Art. 1: Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'associazione internazionale Colonialism Reparation con sede a Torino (Italia) e durata illimitata.

Art. 2: Scopi e finalità

L'associazione ha come obiettivo che le nazioni che hanno dato origine a questa situazione condannino il colonialismo riconoscendo il proprio comportamento come criminale, si riconcilino con il proprio passato, presentino le proprie scuse e risarciscano le nazioni colonizzate.

Sviluppa azioni nonviolente a livello personale ed istituzionale per creare coscienza della situazione e favorire così la realizzazione dell'obiettivo.

E' aperta al contributo di quanti riconoscano l'importanza di questa attività come contributo alla creazione di un clima di amicizia e collaborazione tra i popoli e come precedente estremamente positivo a livello di relazioni internazionali, favorendo la supremazia della "forza del diritto" sul "diritto della forza".

Art. 3: Soci

Sono soci i fondatori e tutte le persone che facciano domanda al Consiglio direttivo, versino la quota sociale annuale e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione e sono obbligati a osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.

I soci svolgono le attività in modo volontario e gratuito e possono ricevere rimborsi delle spese sostenute per l'attività solo entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo e previa consegna della documentazione giustificativa.

L'esclusione dei membri che adottino un comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo, che deve prima contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica.

Art. 4: Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci indirizza tutta l'attività dell'associazione.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e quando il Consiglio direttivo o un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità. E' validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, tranne le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 5: Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è composto esclusivamente da soci, rimane in carica tre anni ed è presieduto dal Presidente.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 6: Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio verrà devoluto ad associazioni operanti nello stesso settore.